Monthly Archive for Settembre, 2008

CLIMA ACUSTICO

 

 

 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

La L. 447/95 –Legge quadro sull’inquinamento acustico- pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30.10 95 prevede all’art. 8 comma 3 che venga predisposta una VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

  • scuole e asili nido;
  • ospedali;
  • case di cura e di riposo;
  • parchi urbani ed extraurbani;
  • nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (Aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A,B,C,D,E,F(tutte); discoteche; circoli privati e pubblici esercizi; ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia), quindi tutti gli insediamenti residenziali. 

La Legge Regionale n.13 del 2001 -Norme in materia di inquinamento acustico- ha previsto all’art. 5 comma 3 che la documentazione di clima acustico  sia soggetta a parere da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA); con Delibera n. VII/83131 del 8.03.03 la regione ha stabilito le “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico” 

E’ pertanto necessario che all’atto della progettazione delle opere sopra indicate, venga predisposta preventivamente una Valutazione di Clima Acustico avente come finalità l’accertamento della compatibilità acustica dell’opera in oggetto, al fine assicurare un confort acustico all’interno delle residenze e valutare l’opportunità o meno di predisporre interventi di mitigazione acustica per limitare l’immissione acustica prodotta da strutture stradalie/o ferroviarie o da altre sorgenti nonché evitare eventuali contenziosi.

Per la predisposizione della Valutazione di Clima Acustico è necessario preventivamente un incontro “interdisciplinare” tra tutti i soggetti interessati all’opera (impresa edile, acustico, geometra, architetto, ingegnere, termotecnico, ecc..) al fine valutare la miglior predisposizione dei locali all’interno delle unità abitative e di tutte le tecnologie impiantistiche previste in un edificio che potrebbero incidere significativamente all’interno delle residenze.

Definito “a tavolino” la miglior collocazione dell’edificio e dei locali all’interno delle unità abitative, nonché la disposizione degli impianti significativi quali ascensore, centrale termica, sistemi di climatizzazione, ecc…, la Valutazione di Clima Acustico sarà composta dalla seguente documentazione 

  • stralcio del PRG
  • stralcio della zonizzazione acustica territoriale;
  • misure acustiche ante operam nell’area di intervento per valutare il “clima acustico”;
  • valutazione del “pacchetto della superficie muraria perimetrale” comprensiva dell’isolamento delle superfici finestrate;
  • Eventuali opere di mitigazione.

  

Si ricorda che dovranno essere comunque rispettati i requisiti acustici passivi dettati dal DPCM 05.12.97

 

 

 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Tappetino anticalpestio
Tappetino anticalpestio

 

PROGETTAZIONE ACUSTICA EDILIZIA

 

 

Il DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” determina:

§   i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici (bagni, ascensori, impianti di riscaldamento/condizionamento, ecc.),

§   i requisiti passivi degli edifici e dei loro componenti in opera al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore

 

 

I valori limite dettati dal DPCM 05.12.97 sono valori minimi e sono valori da misurarsi in opera; è quindi necessario un’attenta progettazione delle componenti di isolamento acustico cosi come è importante la messa in opera dei componenti stessi che, se effettuata malamente e/o senza i dovuti accorgimenti, vanificano la progettazione ed inficiano significativamente l’esito del collaudo acustico finale.

 

Precise ed opportune scelte tecniche e costruttive degli immobili che si intende realizzare o ristrutturare devono quindi essere valutate preventivamente in fase progettuale con tutti i professionisti interessati; in tale sede dovrebbero pertanto essere operate delle precise scelte in ordine alla tipologia delle strutture da edificarsi ed alla scelta dello collocazione dei locali all’interno delle unità abitative.

 

Di particolare rilevanza ai fini acustici è il problema impiantistico all’interno di edifici oggetto di progettazione, quali ad esempio la collocazione degli impianti di scarico, delle canne fumarie e di esalazione, dell’impianto di condizionamento e la ventilazione, ecc; alcuni impianti sono peraltro regolamentati da specifiche norme UNI.

Ulteriori problematiche recentemente emerse riguardano le principali componenti meccaniche asservite a tutti gli impianti di servizio degli edifici (compressori, UTA, caldaie, motori di ascensori, ecc) frequentemente installati all’esterno degli edifici e spesso  in copertura dei fabbricati; tale scelta, deve essere corredata della previsione di impatto acustico per il rispetto dei livelli limite di immissione ed emissione verso l’ambiente esterno, limiti ben precisi stabiliti nelle norme di legge vigenti (vedi Valutazione di Impatto Acustico) 

La realizzazione non conforme a quanto stabilito dal decreto sopra citato comporta lamentele e contestazione da parte di privati, i quali non esitano a ricorrere alla magistratura per veder riconosciuto il loro diritto ad un confort acustico “decente”

 

 

L’eventuali non conformità ai livelli definiti dal DPCM 05.12.97 può comportare il deprezzamento dell’immobile (le ultime sentenze indicano un valore pari al 20% dell’immobile) e la difficoltà ad effettuare opere onerose di bonifica/risanamento esaustive.

 

 PROVE DEL RUMORE DA CALPESTIO

 

Configurazione di prova

L’n,W (dB)

1

Solaio grezzo in laterocemento (20+4 cm)

86

2

Solaio con massetto galleggiante: pavimentazione
completamente scollegata dalle pareti laterali

56

3

Solaio con massetto galleggiante: pavimentazione collegata rigidamente alla parete laterale sul un lato per un tratto di 20 cm

61

4

Solaio con massetto galleggiante: pavimentazione collegata rigidamente alla parete laterale sul un lato per un tratto di 70 cm

66

5

Solaio con massetto galleggiante: pavimentazione collegata rigidamente alla parete laterale sul lato 1 per un tratto di 150 cm

72

6

Solaio con massetto galleggiante: pavimentazione collegata rigidamente alla parete laterale sul un lato per l’intera lunghezza

78

7

Solaio con massetto galleggiante: pavimentazione collegata rigidamente alle pareti laterali sul due lati 

82

 

PS materiale utilizzato con rigidità dinamica 30 MN/mc; zoccolino/battiscopa completamente svincolato dal pavimento; per pavimentazione collegata rigidamente alle pareti, si intende che la piastrella tocca la parete verticale.

Dalla tabella soprastante è chiaro come la posa non eseguita perfettamente del ”pavimento galleggiante” possa inficiare il buon esito del collaudo acustico. 

 

IMPATTO ACUSTICO

La L. 447/95 prevede alll’art. 8 comma 2 che i titolari dei progetti o delle opere predispongano una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  • Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • Strde di tipo A,B,C,D,E,F (quindi tutte);
  • Circoli privati e pubblici esercizi;
  • Impianti sportivi e ricreativi;
  • Ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.

Al comma 4 del medesimo articolo è previsto che le domande per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono contenere una documentazione di IMPATTO ACUSTICO.

La L. R. 13/2001 e le successive delibere applicative definiscono le modalità ed i criteri della documentazione di impatto.

E’ necessario che all’atto della progettazione delle opere sopra indicate venga predisposta preventivamente la valutazione di IMPATTO ACUSTICO avente come fine l’accertamento della compatibilità acustica dell’opera al fine di evitare  contenziosi che potrebbero in taluni casi bloccare/rallentare la realizzazione dell’opera stessa se non la sospensione dell’attività produttiva. 

La predisposizione della Valutazione di Impatto Acustico, parte necessariamente dall’incontro interdisciplinare di tutte le professionalità coinvolte nel progetto dell’opera (titolare/proprietario, architetti, ingegneri, geometri, termotecnici, acustici, responsabile della sicurezza, ecc…) per valutare a tavolino la miglior predisposizione di tutte le possibili sorgenti sonore  (fisse e non quali il traffico indotto ecc…) che potrebbero significativamente incidere sul clima custico presente nell’area.

La richiesta all’acustico di effettuare la valutazione ad opera ormai presente e spesso funzionante, comporta poi problematiche e difficoltà di intervento nel caso si evidenzino emissioni superiori alla norma. Realizzazioni di interventi di bonifica quali incapsulamento di sorgenti, creazione di barriere, ecc… spesso risultano onerosi e di minor efficacia rispetto a quanto si sarebbe potuto prevedere se non evitare già in fase progettuale. Leggi il resto »