Rimborso rumore
di Maurizio Cannone
Se l’appartamento supera i limiti acustici il venditore deve risarcire l’acquirente. Lo ha deciso il Tribunale
INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio pubblico - Schiamazzi notturni degli avventori - Disagio intollerabile - Danno alla salute delle persone - Potere d’intervento del Sindaco con mezzi eccezionali - Sussistenza - Art. 38, c. 2 bis introdotto dall’art 11 L. n. 265/1999, (oggi trasfuso dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto dall’art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare l’inquinamento acustico. (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis).Pres. Santoro, Est. Marchitiello - D.L. (avv. Rizzo) c. Comune di Roma (avv. Brigato) - (Conferma TAR Lazio , Roma, n. 1410/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25/09/2008 (Ud. 12/02/2008), Sentenza n. 4041
INQUINAMENTO ACUSTICO - Rintocchi di campane troppo rumorosi - Risarcimento del danno biologico - Configurabilità - Fattispecie. Si può configurare un danno biologico e il relativo risarcimento morale e alla vita di relazione, nei casi in cui le campane di una parrocchia suonanano più volte al giorno, con rintocchi troppo rumorosi, compromettendo la salute. Nella specie, è stato condannato il prevosto (in qualità di legale rappresentante) di una chiesa del comune di Lavagna al risarcimento di 60 mila euro a favore di un’insegnante in pensione. TRIBUNALE DI CHIAVARI, 9 agosto 2008, sentenza n. 373
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Segnalazione di un solo singolo cittadino - Sufficienza. Anche la segnalazione di un solo cittadino è sufficiente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti repressivi conseguenti alle violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico da parte del sindaco, il quale può avvalersi delle specifico strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia, vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (cfr., quanto alla legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato a seguito di un esposto di una sola famiglia, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c. Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle emissioni acustiche emessa al di fuori dei presupposti di cui all’art. 9 della L. n. 447/95 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Diritto al contraddittorio verso gli accertamenti tecnici. L’ordinanza contingibile e urgente con la quale è disposta la sospensione immediata delle emissioni acustiche, al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, necessità di comunicazione di avvio del procedimento, la quale non può in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei specifici motivi di celerità. Ciò in ragione della necessità di tutelare le prerogative procedimentali del responsabile delle emissioni, con particolare riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T.. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - V. s.r.l. (avv.ti Comporti e Nocentini) c. Comune di Torrita di Siena (avv. Golini) e A.R.P.A.T. (avv. Simongini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 4 marzo 2009, n. 399
INQUINAMENTO ACUSTICO - Indagine fonometrica - Subentro di un privato nella posizione dell’originario responsabile delle emissioni acustiche - Amministrazione - Coinvolgimento del subentrante negli atti successivi alla comunicazione del subentro - Risultati dell’indagine fonometrica - Omessa comunicazione - Conseguenze in ordine alla legittimità del provvedimento - Art. 21 octies, c. 2 L. 241/1990. Il subentro di un privato nella posizione del dante causa dopo l’avvio del procedimento non impone all’amministrazione di rinnovare gli atti già compiuti. Sussiste però l’obbligo di coinvolgere il nuovo titolare dell’interesse sostanziale negli atti successivi alla comunicazione del subentro. Con specifico riferimento ad un’indagine fonometrica eseguita dopo breve lasso di tempo dal subentro, l’amministrazione è tenuta ad informare il subentrante quantomeno dell’esistenza del procedimento e dei risultati dell’indagine fonometrica (non dell’imminente svolgimento della stessa, perché in questo genere di controlli vi è il rischio che il soggetto interessato, se informato in anticipo, adegui il proprio comportamento rendendo non attendibili le misurazioni). La mancanza di contraddittorio comporta un indebolimento della posizione della subentrante, ma a questo errore deve essere dato lo stesso rilievo previsto in generale per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: trattandosi di garanzie aventi lo scopo di evitare che siano trascurati elementi istruttori utili, la loro assenza condiziona la legittimità del provvedimento finale solo quando si trasformi in un effettivo travisamento dei fatti (principio ora codificato nell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241). Pres. Mosconi, Est. Pedron - M.S. (avv.ti Ghidotti e Gandini) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25 febbraio 2009, n. 410