GIURISPRUDENZA

Rimborso rumore

di Maurizio Cannone

Se l’appartamento supera i limiti acustici il venditore deve risarcire l’acquirente. Lo ha deciso il Tribunale

Negli ultimi anni i prezzi delle case sono schizzati alle stelle, a tutto vantaggio dei venditori. Ora però potrebbe scattare la rivincita di chi ha comprato che, in molti casi, potrà vedersi restituire anche il 20 per cento di quanto pagato. È il risultato dell’applicazione di una legge sull’isolamento acustico dei fabbricati, rimasta inapplicata per dieci anni e che una sentenza del Tribunale di Torino ha riportato alla ribalta.Il caso nasce quando un cittadino, appena entrato nell’appartamento acquistato da un costruttore, si accorge che il calpestio dell’inquilino del piano di sopra è intollerabile. Ogni passo rimbomba nella nuova casa, pagata 255 mila euro. Parte così il ricorso al Tribunale di Torino, richiamando un decreto del presidente del Consiglio del 1997, che fissa i limiti minimi per l’isolamento degli edifici in base alla tipologia d’uso. Dopo i controlli effettuati dal Ctu, Consulente tecnico d’ufficio, i valori risultano superati. Ed ecco il colpo di scena. La legge dimenticata per dieci anni viene questa volta applicata e il costruttore, che è anche il venditore, è condannato a risarcire il 20 per cento della somma pagata per la casa (51.074,49 euro) come riduzione del prezzo.

 

La sentenza torinese dello scorso anno segna una svolta. Altri tribunali italiani riprendono quella decisione e si uniformano anche per l’importo del risarcimento. I casi si stanno moltiplicando, anche se difficilmente i non addetti ai lavori ne vengono a conoscenza. Molti costruttori infatti preferiscono arrivare a un accordo con l’acquirente prima della sentenza, proprio per non dare pubblicità alla vicenda. Come a Milano, dove un intero condominio (con 100 appartamenti) ha fatto causa al costruttore perché esasperato dai rumori dei vicini. Il perito del tribunale ha stimato in 7,5 milioni di euro il danno

 

 

, cifra che il costruttore, fino a quel momento indisponibile a riconoscere la propria responsabilità, ha rapidamente transato evitando di arrivare alla sentenza. E ancora a Como, dove per quattro appartamenti di un complesso i periti hanno valutato un risarcimento di 500mila euro per l’isolamento acustico insufficiente.“Il numero delle cause sta già cominciando a crescere”, spiega Paolo Insom, amministratore delegato di Dtz Italia, multinazionale della consulenza immobiliare. “È prevedibile che il trend continui dato che si sta diffondendo la conoscenza di questa norma anche tra i non addetti ai lavori. E non riguarda solo il residenziale. Lo stesso vale per gli uffici, i negozi, le strutture commerciali. Abbiamo verificato come i grandi gruppi immobiliari ormai costruiscano solo in classe A, con i dettami della normativa sul risparmio energetico e quindi siano ben al di sotto dei limiti anche per il rumore. Discorso diverso invece per la miriade di piccoli costruttori. Se lo scopo è limitare i costi di produzione, non c’è dubbio che le lacune si troveranno. Specie in tema d’isolamento acustico che spesso non viene neanche controllato dalla pubblica amministrazione per ottenere il permesso di costruire“. Secondo i dati del Politecnico di Milano, l’80 per cento degli edifici costruiti dagli anni Cinquanta a oggi sono fuori norma. E tutti sarebbero interessati da eventuali richieste di risarcimento, visto che la normativa non fissa limiti all’anno di costruzione. “È prevedibile un’impennata di ricorsi”, dice l’avvocato Cesare Rosselli, consigliere di Assoedilizia. “Si afferma un’interpretazione della norma che considera il rapporto tra acquirente e impresa costruttrice e non più come in passato solo tra Comune e impresa. E questo potrà diventare un grimaldello per ottenere cospicui rimborsi. Ci auguriamo però che la nuova interpretazione venga usata con cautela, per prevenire un’ondata incontrollabile di ricorsi”.
(20 giugno 2008)

INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizio pubblico - Schiamazzi notturni degli avventori - Disagio intollerabile - Danno alla salute delle persone - Potere d’intervento del Sindaco con mezzi eccezionali - Sussistenza - Art. 38, c. 2 bis introdotto dall’art 11 L. n. 265/1999, (oggi trasfuso dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. In siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l’ordinamento pone a sua disposizione con l’art. 38, comma 2 bis introdotto dall’art 11 della legge 3.8.1999, n. 265 (oggi trasfuso dell’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), che lo facoltizza “a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” per fronteggiare l’inquinamento acustico. (Cfr: Cons. St., V Sez. 5.9.2002, n. 4457, sull’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che ripete la formulazione dell’art. 38, comma 2 bis, citato della legge n. 142 del 1990, applicabile ratione temporis).Pres. Santoro, Est. Marchitiello - D.L. (avv. Rizzo) c. Comune di Roma (avv. Brigato) - (Conferma TAR Lazio , Roma, n. 1410/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25/09/2008 (Ud. 12/02/2008), Sentenza n. 4041

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Rintocchi di campane troppo rumorosi - Risarcimento del danno biologico - Configurabilità - Fattispecie. Si può configurare un danno biologico e il relativo risarcimento morale e alla vita di relazione, nei casi in cui le campane di una parrocchia suonanano più volte al giorno, con rintocchi troppo rumorosi, compromettendo la salute. Nella specie, è stato condannato il prevosto (in qualità di legale rappresentante) di una chiesa del comune di Lavagna al risarcimento di 60 mila euro a favore di un’insegnante in pensione. TRIBUNALE DI CHIAVARI, 9 agosto 2008, sentenza n. 373

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Segnalazione di un solo singolo cittadino - Sufficienza. Anche la segnalazione di un solo cittadino è sufficiente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti repressivi conseguenti alle violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico da parte del sindaco, il quale può avvalersi delle specifico strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia, vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della legge 447/1995 (cfr., quanto alla legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato a seguito di un esposto di una sola famiglia, TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - C.A.R.A. e altro (avv.ti Galli e Agostini) c. Comune di Pavia (avv. Bobbio Pallavicini) e altro (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 715

 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente di sospensione delle emissioni acustiche emessa al di fuori dei presupposti di cui all’art. 9 della L. n. 447/95 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Diritto al contraddittorio verso gli accertamenti tecnici. L’ordinanza contingibile e urgente con la quale è disposta la sospensione immediata delle emissioni acustiche, al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, necessità di comunicazione di avvio del procedimento, la quale non può in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei specifici motivi di celerità. Ciò in ragione della necessità di tutelare le prerogative procedimentali del responsabile delle emissioni, con particolare riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T.. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - V. s.r.l. (avv.ti Comporti e Nocentini) c. Comune di Torrita di Siena (avv. Golini) e A.R.P.A.T. (avv. Simongini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 4 marzo 2009, n. 399

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Indagine fonometrica - Subentro di un privato nella posizione dell’originario responsabile delle emissioni acustiche - Amministrazione - Coinvolgimento del subentrante negli atti successivi alla comunicazione del subentro - Risultati dell’indagine fonometrica - Omessa comunicazione - Conseguenze in ordine alla legittimità del provvedimento - Art. 21 octies, c. 2 L. 241/1990. Il subentro di un privato nella posizione del dante causa dopo l’avvio del procedimento non impone all’amministrazione di rinnovare gli atti già compiuti. Sussiste però l’obbligo di coinvolgere il nuovo titolare dell’interesse sostanziale negli atti successivi alla comunicazione del subentro. Con specifico riferimento ad un’indagine fonometrica eseguita dopo breve lasso di tempo dal subentro, l’amministrazione è tenuta ad informare il subentrante quantomeno dell’esistenza del procedimento e dei risultati dell’indagine fonometrica (non dell’imminente svolgimento della stessa, perché in questo genere di controlli vi è il rischio che il soggetto interessato, se informato in anticipo, adegui il proprio comportamento rendendo non attendibili le misurazioni). La mancanza di contraddittorio comporta un indebolimento della posizione della subentrante, ma a questo errore deve essere dato lo stesso rilievo previsto in generale per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: trattandosi di garanzie aventi lo scopo di evitare che siano trascurati elementi istruttori utili, la loro assenza condiziona la legittimità del provvedimento finale solo quando si trasformi in un effettivo travisamento dei fatti (principio ora codificato nell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241). Pres. Mosconi, Est. Pedron - M.S. (avv.ti Ghidotti e Gandini) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 25 febbraio 2009, n. 410